MODELLI ORGANIZZATIVI D.LGS. 231/2001

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

 

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità in sede penale per taluni reati commessi nel proprio interesse o vantaggio da parte delle persone giuridiche, oltre che per le persone fisiche.
Il DLgs 231/01 prevede, al contempo, l’esonero da questa responsabilità nel caso in cui l’azienda si sia dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) idoneo a prevenire determinati reati.

L’applicazione del D.Lgs. 231/2001 è un onere che rappresenta soprattutto una opportunità per ridurre il rischio di essere chiamati a rispondere per uno dei reati previsti dal citato decreto, lo strumento principale di difesa in caso di contestazione di un reato per escludere la colpa organizzativa, ed esimere l’ente da responsabilità e relative sanzioni penali.

Ad esempio, i reati di natura colposa di omicidio e lesioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accentuano il rischio per molte aziende e l’esigenza di essere conformi ai requisiti cogenti e specifici dettati dalla normativa di settore. A tale scopo diventa fondamentale rivolgersi a consulenti professionisti del settore per implementare un modello 231 conforme ed efficace che consenta all’azienda di esimersi dalla responsabilità e dalle sanzioni per i reati commessi.

L’adozione del modello 231, e la costruzione di un adeguato Risk Assessment, è anche uno strumento utile per ottenere il rating di legalità, indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.

Siamo in grado di fornire tutto il supporto necessario alle aziende per raggiungere questa conformità con il supporto di team dedicato che vi accompagnerà nella costruzione del Modello, oltre ad offrirvi la possibilità di nominare un Organismo di Vigilanza monocratico o collegiale, a seconda delle necessità organizzative.

Siamo lieti di segnalare alcune importanti novità in merito alla legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) in tema di riscossione tributaria che vede l'introduzione di importanti novità e agevolazioni per la vostra attività. Di seguito abbiamo elaborato, come nello stile del nostro studio e certi di farvi cosa gradita, una sintesi dei provvedimenti così da rispondere alle più comuni domande di chiarimento.

Il nostro studio rimane inoltre a vostra disposizione per l’eventuale attività operativa che sarà avviata solo previo preventivo di spesa elaborato su ogni singola richiesta e in base a specifici parametri.

La normativa ha introdotto, tra le altre, tre misure molto importanti:

1) Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione quater).

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate allʼAgente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, bisognerà presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, e gli importi dovuti potranno essere pagati:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

2) Definizione agevolata degli avvisi bonari con sanzioni ridotte al 3%

Per le comunicazioni di irregolarità (c.d. Avvisi Bonari) che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, è stata introdotta la possibilità di definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

Con la definizione agevolata passano dal 10 al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo: le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni potranno essere ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

In particolare, rientrano nel perimetro dell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023.

Ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, al 1° gennaio 2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza. In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

3) Stralcio dei debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a mille euro.

L’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023."

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