Siamo lieti di segnalare alcune importanti novità in merito alla legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) in tema di riscossione tributaria che vede l'introduzione di importanti novità e agevolazioni per la vostra attività. Di seguito abbiamo elaborato, come nello stile del nostro studio e certi di farvi cosa gradita, una sintesi dei provvedimenti così da rispondere alle più comuni domande di chiarimento.

Il nostro studio rimane inoltre a vostra disposizione per l’eventuale attività operativa che sarà avviata solo previo preventivo di spesa elaborato su ogni singola richiesta e in base a specifici parametri.

La normativa ha introdotto, tra le altre, tre misure molto importanti:

1) Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione quater).

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate allʼAgente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, bisognerà presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, e gli importi dovuti potranno essere pagati:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

2) Definizione agevolata degli avvisi bonari con sanzioni ridotte al 3%

Per le comunicazioni di irregolarità (c.d. Avvisi Bonari) che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, è stata introdotta la possibilità di definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

Con la definizione agevolata passano dal 10 al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo: le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni potranno essere ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

In particolare, rientrano nel perimetro dell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023.

Ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, al 1° gennaio 2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza. In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

3) Stralcio dei debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a mille euro.

L’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023."

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